La soppressione del servizio di portierato apre spesso un dibattito centrale in assemblea: come valorizzare l’ex alloggio del portiere? Trasformare un costo in una rendita o in un ricavo immediato è possibile, ma richiede una navigazione precisa tra le norme del Codice Civile.
COSA BISOGNA SAPERE PER PROCEDERE?
◼ Locazione (Affitto): Se l’intenzione è affittare il locale per una durata non superiore a 9 anni, l’atto è considerato di ordinaria amministrazione. È sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
◼ Cambio di Destinazione d’Uso: Qualora l’ex guardiola debba diventare formalmente un’abitazione, entra in gioco l’art. 1117-ter c.c. In questo caso, serve una maggioranza qualificata pari ai quattro quinti (4/5) dei partecipanti e del valore millesimale.
◼ Vendita (Alienazione): L’alienazione della casa del portiere incide sui diritti dominicali di tutti. Per vendere un bene comune, la giurisprudenza è costante: è necessario il consenso unanime (1000/1000) di tutti i condomini.
